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RESPONABILITÀ CIVILE


Codice Disciplinare

 

ADOZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE

L’Amministratore Unico della lncom adotta il presente Codice Disciplinare Aziendale.

Il Codice rappresenta il documento di riferimento per l’applicazione di sanzioni disciplinari all’Amministratore Unico, ai dirigenti, lavoratori dipendenti ed autonomi ovvero ai collaboratori della lncom, a seguito della commissione, da parte degli stessi, di:

– infrazioni alle regole contenute nel Codice Etico e nei Protocolli;
– condotte in grado di realizzare una delle fattispecie tipiche contenute nel catalogo dei reati presupposto ovvero dei reati individuati nel presente modello;
– condotte in grado di incrinare il rapporto fra il lavoratore e la Società, siano esse di natura legale che contrattuale individuale o collettiva.

Il Codice determina le condotte sanzionabili, la natura ed il grado delle sanzioni, i criteri per l’applicazione delle sanzioni e le procedure per la contestazione dell’infrazione, la tutela del diritto del lavoratore a difendersi dalle contestazioni avanzategli e l’applicazione delle sanzioni.
Il presente Codice è in vigore dal momento della sua esposizione nei locali della Società e contestuale comunicazione a tutto il personale. Dal momento dell’entrata in vigore, tutto il personale dipendente della lncom è soggetto alle prescrizioni del presente Codice.

 

NORME DI RIFERIMENTO

Il presente Codice è redatto in conformità alle disposizioni inderogabili di legge e contrattuali collettive.

In particolare:

• Legge n. 604 del 1966 “Norme sui licenziamenti individuali”, come modificata dalla legge n. 300 del 1970 e dalla legge n.108 del 1990;
• Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”;
• Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore “edilizia industria”.

 

Lavoratori Subordinati

Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
La lncom ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato in Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL,sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.
Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.
Con riferimento alle sanzioni applicabili,si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali a pplicabili al rapporto di lavoro.

In particolare, per il personale dipendente non dirigente, le sanzioni saranno applicate in forza e secondo le modalità disciplinate dall’art. 99 e 100 del CCNL edilizia industria.

 

Provvedimenti disciplinari

L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.

 

Rimprovero verbale o scritto, multe e sospensioni

L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 semprechè non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali,nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, attuat ivo del decreto legislativo n. 196/03;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.

 

Licenziamenti per mancanze

A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro. La società può provvedere al licenziamento per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

B) Licenziamento senza preavviso

per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 e.e., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,quali,ad esempio, quelli indicati di seguito:

a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell’azienda e/o del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso icompagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell’art. 98;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che a bbia dato luogo a due sospensioni nell’a nno precedente;
i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali

 

Sospensione cautelare non disciplinare

In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) (senza preavviso), l’impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione. In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

In ogni caso, per tutte le infrazione connesse al rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01, è previsto:

1) Rimprovero verbale o scritto per:
• Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
• Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali;

Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

2) Licenziamento per giusta causa

Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

  1. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
  2. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o dei relativi Protocolli, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  3. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

 

Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e degli a ltri Protocolli, la lncom provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la lncom e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattesi Protocolli impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro ta li da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all’applicazione di altra s anzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.
Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggiro dei Protocolli,la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e del CCNL.

Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell’interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

 

Lavoratori Autonomi e Collaborato ri della Società

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori della Società, le violazioni o l’aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell’esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizion i dell’articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità delcontratto per inadempimento.
Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, spec ifiche cla usole risolutive all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché clausole di risarcimento del danno e ma nleva.

 

Amministratore Unico

In caso di realizzaz ione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte dell’Amministratore Unico, l’Organismo di Vigilanza informerà l’assemblea dei Soci, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziat ive.

Eventuali gravi violazioni dell’Amministratore, non giustificate, potranno essere considerate giusta causa per la revoca.
Ai fini della presente procedura, per gravi violazioni si intendono condotte penalmente rilevanti. Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno.

 

Membro dell’Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte del membro dell’Organismo di Vigilanza, l’Amministratore Unico, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell’accaduto. In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dall’Amministratore Unico, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell’incarico, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).

Si considera grave vio lazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

 

Whistleblowing

Coerentemente con l’art. 6 comma 2 bis del D. Lgs. 231/01, la lncom si impegna a tutelare, da eventuali ritorsioni, tutti i soggetti che presentano, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di vio lazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali ga rantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Chiunque ponga in essere atti di persecuzione nei confronti del whistleblower, sarà punito con sanzioni commisurate alla gravità delle condotte poste in essere, che posso finanche arrivare alla risoluzione del rapporto lavorativo.

 

Distribuzione

Conformemente all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il presente Sistema Disciplinare deve essere portata a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in locali del luogo di lavoro accessibi li a tutto il Personale. Oltre al rispetto di obblighi di affissione, unitamente al Codice Etico, il presente Sistema Disciplinare deve essere divulgato nel corso di opportune sessioni informative dirette a tutti i Destinatari.

Codice Etico

 

1. Principi generali

Art. 1 Natura del Codice

  1. Il Codice etico (di seguito: “Codice”) è un documento ufficiale di INCOM approvato dall’Amministratore Unico, che raccoglie i principi e le regole comportamental i in cui la Società si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.
  2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro che operano nel contesto aziendale e con la Società.
  3. Altresì tutti i destinatari sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti dei Paesi in cui si opera.

 

Art. 2 Contenuto e finalità

Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali a cui INCOM intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.

 

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari del presente Codice:

a) gli Organi sociali;
b) il Personale (i dirigenti, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati ed collaboratori con rappresentanza esterna) della INCOM
c) i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività per la INCOM senza rappresentanza.

 

Art . 4 Obbligatorietà

  1. I destinatari del Codice, di cui all’art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.
  2. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione ed al mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali INCOM s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.
  3. I soggetti indicati sub a), b), dell’art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono passibili delle sanzioni previste dai sistemi disciplinari che costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla INCOM ai sensi del D.lgs. n. 231/01.
  4. Per i soggetti indicati alla lett. b) dell’art. 3 la violazione può costituire giusta causa di recesso o di risoluzione del contratto. Per i soggetti cui alla lett. c) la INCOM valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l’opportunità di inserire nei relativi contratti le suddette clausole.

Inoltre INCOM s1 impegna, in occasione di rapporti lavorativi temporanei e duraturi con altre società, a rispettare, anche mediante il proprio personale, i principi etici e le norme etiche dalle stesse dettate.

 

Art. 5 Entrata in vigore

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Amministratore Unico.

 

Art. 6 Pubblicità del Codice

  1. Il Codice è condiviso all’interno dell’Azienda mediante consegna di copia ai soggetti di cui all’art. 3.
  2. Una copia del Codice viene affissa nella bacheca aziendale e/o pubblicata sul sito Internet in apposita sezione.
  3. Deve essere svolto un idoneo programma di formazione ai dipendenti e una continua opera di sensibilizzazione sulle tematiche relative al Codice etico.

 

2. Principi di etica d’impresa

Art. 7 Aggiornamenti

L’Amministratore Unico ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il presente Codice dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all’applicazione dello stesso.

 

Art. 8 Correttezza

INCOM vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell’immagine della Società e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con iterzi.

 

Art. 9 Onestà negli affari

  1. Il personale della INCOM deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti della Società, evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurare a sé od a terzi un indebito vantaggio.
  2. È dovere, inoltre, di ogni dipendente INCOM di svolgere le proprie attività con impegno e rigore morale, di fornire prestazioni professionali adeguate alle funzioni ed alle responsabilità assegnate, di svolgere il proprio operato anche al fine di tutelare il prestigio e la reputazione dell’azienda e di accrescerne il valore patrimoniale ed il benessere di tutti gli stakeholders.
  3. In nessun caso l’interesse o il vantaggio della INCOM possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

 

Art . 10 Informazione trasparente e completa

INCOM, rispettosa del principio di trasparenza, si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi.

 

Art. 11Concorrenza leale

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, INCOM non assume comportamenti , né sottoscrive accordi con società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.

 

Art. 12 Imparzialità

INCOM s’impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell’espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i propri interlocutori.

 

Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy

  1. INCOM presta particolare attenzione all’attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016.
  2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:
    • rivelare informazioni aziendali ad altri, inclusi altri dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e qualora non siano dipendenti abbiano accettato di tenerle riservate;
    • usare informazioni aziendali per alcuno scopo diverso da quello al quale sono destinate;
    • fare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
    • distruggere impropriamente informazioni aziendali.
  3. Tutti i documenti aziendali, i messaggi di posta elettronica ed altri materiali contenenti informazioni aziendali, nonché tutti i materiali redatti con l’uso di tali documenti, sono di proprietà della INCOM e devono essere restitu iti all’azienda su richiesta della medesima od al termine del rapporto di lavoro.
  4. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche aziendali e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento n. 679/20 16.

 

Art . 14 Diligenza ed accuratezza

INCOM cura che il personale adempia le proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili ed, in generale, degli standard qualitativi aziendali.

 

Art. 15 Equità ed uguaglianza e conflitto d’interesse

INCOM è intenta a sviluppare lo spirito aziendale di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell’ambito dei rapporti interni che esterni.

 

Art. 16 Principio gerarchico

  1. INCOM si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nell’organigramma della Società, è valutato con criteri meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni.
  2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di funzione, esercita l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull’attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

 

Art. 17 Professionalità

  1. I soggetti operanti all’interno della Società, ovvero quelli ai quali INCOM affida l’espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.
  2. Con particolare riferimento al proprio personale, la Società cura con costanza la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale.

 

Art. 18 Tutela dell’ambiente

  1. INCOM contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione nelle tematiche della tutela dell’ambiente e gestisce le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
  2. La Società asseconda le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell’eco-sistema.
    1. La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell’ ambiente e contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica.
      A tal fine, la INCOM si impegna a:
      • valutare e gestire i rischi ambientali;
      • correggere prontamente le condizioni che minacciano l’ambiente;
      • svolgere le relative verifiche periodiche;
      • gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
      • selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso delle autorizzazioni richieste per legge.

 

3. Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

La Società garantisce ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

 

Art. 20 Organo amministrativo

  1. L’organo amministrativo svolge le funzioni proprie con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della INCOM, dei Soci,dei creditori sociali e dei terzi.
  2.  L’Amministratore Unico non deve impedire od ostacolare l’eserciz io delle attività di controllo da parte degli organi preposti.
  3. L’Ammin istratore Unico è tenuto ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall’awantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funz ioni.
  4. A tal riguardo, pertanto, l’Amministratore Unico deve rispettare gli obblighi di legge. L’Amministratore Unico, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della INCOM, deve darne notizia, precisandone la natura i termini, l’origine e la portata.
  5. L’Amministratore Unico assume l’impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi, nonché le prescrizioni comportamental i di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo assunto dalla INCOM

 

Art. 21 Organismo di Vigilanza

  1. INCOM adeguandosi alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modificazioni/integrazioni ha istituito l’Organismo di Vigilanza al quale è riconosciuta, nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive, ampia autonomia.
  2. È assicurato all’Organismo di Vigilanza libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.

 

Art. 22 Selezione ed assunzione del personale

  1. In osservanza delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Società si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.
  2.  La INCOM offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
  3.  La Società, pertanto, cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL applicabile.
  4.  Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze aziendali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall’avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenenti alle categorie protette.
    Pertanto, ai dipendenti della Società è fatto divieto espresso di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni o benefici,pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l’assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
  5.  L’assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra INCOM ed il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.
  6. Qualora l’assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con una Società concorrente, devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

 

Art. 23 Gestione dei rapporti di lavoro

  1. I rapporti di lavoro che INCOM instaura sono conformi a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso, la Società contrasta ogni forma di favoritismo o di discriminazione.
  2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su un’attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest’ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.
  3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari il personale presta la massima collaborazione nell’osservare le disposizioni impartite dai soggetti “apicali” assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.
  4. Il personale è tenuto all’obbligo di fedeltà nei confronti della INCOM non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con idoveri d’ufficio.

 

Art. 24 Uso del patrimonio aziendale

  1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà della INCOM sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali e societari, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.
  2. Il patrimonio aziendale comprende altresì le strategie ed i piani imprenditoriali, gli elenchi dei clienti, i dati relativi al personale, organigrammi, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all’attività, ai clienti e dipendenti della INCOM.

 

Art. 25 Divieto di accettaz ione doni e/o altre utilità

Il personale della Società non è autorizzato ad accettare da terzi, per sè o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico, rivolti ad influenzare losvolgimento delle proprie mansioni.


Art. 26 Percorsi di carriera

INCOM favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza e le performances – tramite i soggetti che hanno effettivamente lavorato con l’interessato – nonché le competenze e le capacità, l’esperienza maturata e l’anzian ità all’interno della Società.

 

Art. 27 Assenza di discriminazioni

  1. INCOM vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni o attività di mobbing operata nei confronti di un soggetto in relazione all’età, al sesso, alle origini etniche, alle proprie convinzioni politiche e religiose, al proprio stato di salute, alle preferenze sessuali o alt ro status protetto dalla legge e promuove l’organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.
  2. La Società sanziona inoltre ogni manifestaz ione, compreso l’uso di termini o gesti,che sia molesta, offensiva o intimidatoria.
  3. Qualsiasi componente della INCOM che dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo genere deve segnalarle al responsabile della direzione del personale.

 

Art. 28 Personale straniero

INCOM si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Ita lia, di soggetti clandestini.

 

Art. 29 Divieto di detenzione di materiale pornografico

  1. E’ fatto divieto assoluto di detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla stessa riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.
  2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

Art. 30 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina

  1. La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.
  2. In particolar modo, si inibisce qualsivoglia condotta finalizzata all’introduzione illegale di familiari, al di fuori dell’ ipotesi di ricongiungimento familia re, espressamente normativizzata ex art. 29 d.lgs.286/1998.

 

Art. 31 Sicurezza sul lavoro

  1. INCOM è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  2. La Società effettua un monitoraggio costante dei propri impianti per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.
  3. Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.
  4. Ove un componente della INCOM riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
  5. Ogni dipendente della INCOM non deve esporre gli altri dipendenti a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
  6. Tutti coloro che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro.
  7. La Società fornisce un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti dipendenti,appaltatori e fornitori.

 

4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

 

Art. 32 Principi informatori

  1. La Società ha una chiara posizione riguardo la corruzione tra i suoi partners commerciali ed i fornitori. E’ vietato, pertanto, dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.
  2. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, la Società non dovrà farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d’interesse.
  3. Inoltre è vietato dare, offrire, promettere denaro o altre utilità in occasione di commesse primarie o secondarie, di cessione di contratti esteri, nonché in occasione di varianti d’opera, anche rappresentanti opere aggiuntive o extra lavorative.

 

Art. 33 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Nell’ambito dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Società assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuti e/o richiesti, una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di traspaenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

 

Art. 34 Rapporti con l’Autorit à giudiziaria

  1. La INCOM collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito di ispezioni, controlli,indagini o procedimenti giudiziari.
  2. È fatto espresso divieto di promettere doni, denaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse della Società.
  3. È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
  4. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’autorità od a sottrarsi alle ricerche di questa.

 

5. Gestione contabile e finanziaria

Art. 35 Gestione dei flussi finanziari

  1. E’ fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza. E’ fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.
  2. A tal fine, in via preventiva, devono essere verificate le informazioni disponibili {incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.
  3. È vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.
  4. Chiunque riceve in pagcrmer.to banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili alla INCOM, ha l’obbligo di informare il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.
  5. INCOM richiede l’approvazione di ogni transazione prima della sua effettuazione ed inoltre, chiede di assicurare la corretta registrazione di tutte le operazioni affinché siano mantenuti i relativi riscontri, nei conti della Società, nei rendiconti e nei documenti finanziari.
  6. La Società si impegna a rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali,nonché i regolamenti inerenti al riciclaggio di denaro.
  7. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

 

Art. 36 Registrazioni contabili

  1. INCOM fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare la trasparenza e la tempestività di verifica.
  2. La Società previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali e non vengano emesse fatture per prestazioni inesistenti.
  3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
  4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
  5. A tal fine vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell’operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.
  6. E’ fatto espresso divieto, in particolare ad Amministratore Unico e sindaci, di rappresentare, nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non risponde11ti al vero ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.
  7. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all’interno della INCOM in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
  8. E’ vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci o attribuite ad organi di controllo anche extra sociali.

 

Art. 37 Operazioni in danno ai creditori

  1. E’ vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
  2. E’ vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.
  3. E’ vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.
  4. E’ vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.

 

Art. 38 Comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

  1. È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni delle predette Autorità.
  2. In particolare, è fatto divieto di:
    • esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero opure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della INCOM;
    • porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
    • omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità .


Art. 39 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

  1. INCOM può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituiti, specie se finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale.
  2. La Società deve rispettare le leggi che regolano la partecipazione della stessa in attività politiche e tutto ciò che riguarda i contributi alla politica.

 

6. Relazioni esterne

Art . 40 Principi generali

I rapporti con i terzi vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le basi per un rapporto solido, duraturo e di fiducia reciproca.

 

Art. 41 Rapporti con fornitori, consulenti e outsourcers

  1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti, dell’offerta, della convenienza econom ica, dell’idoneità tecnica e professionale, della competenza ed affidabilità.
  2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze aziendali.
  3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura INCOM intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
  4. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, la Società verifica l’effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.
  5. I rapporti della INCOM con i consulenti esterni, collaboratori ed eventuali outsourcers si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai commi precedenti.
  6. INCOM,a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.
  7. Nel caso in cui la Società abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti,deve essere rispettata la normativa vigente.

 

Art. 42 Corruzione tra privati

E’ vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad Amministratore Unico, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto.


Art. 43 Organizzazioni sindacali

INCOM cura i rapporti con le Organizzazioni sindacali al fine di garantire un dialogo partecipativo per la gestione delle risorse lavorative.

 

Art. 44 Accordi associat ivi

INCOM rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzata al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

 

7. Gestione delle attività informatiche

Art. 45 Gestione di documenti e sistemi informatici.

  1. E’ vietata la fals ificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici fa lsi, così come la soppressione, la distruzione o l’occulta mento di documenti veri.
  2. Per “documento informat ico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti,fatti o dati giuridicamente rilevanti.
  3. E’ vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
  4. E’ vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
  5. E’ vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, ilsuo funzionamento.
  6. E’ vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. E’ altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E’, inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
  7. Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici.
  8. E’ vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d’uso non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

 

8. Normefinali

Art. 46 Sistema sanzionatorio

Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice disciplinare. Pertanto, si consiglia di leggere il Codice Disciplinare in combinato disposto con il presente Codice Etico, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali le cui violazioni possono dar luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare.

 

Art. 47 Segnalazione dei soggetti interessati – Whistle Blowing

INCOM provvede a stabilire un canale di comunicazione attraverso il quale i dipendenti di INCOM potranno rivolgere le proprie segnalazioni o eventuali violazioni riguardanti il Codice direttamente all’OdV.
I suddetti soggetti interessati possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, attraverso l’indirizzo mail dedicato, ogni violazione o sospetta violazione del Codice all’OdV, che provvede ad un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e/o il responsabile della presunta violazione.

L’OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione.

È garantita la riservatezza sull’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

 

Art. 48 Rinvio

Il Codice Etico trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla INCOM ex d.lgs. n. 231/01.